SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN (SIS)

SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN (SIS)

Il Sistema Informativo Schengen (SIS) è una banca dati condivisa tra gli Stati che fanno parte dello Spazio Schengen, usata soprattutto da polizia, autorità di frontiera, autorità giudiziarie e consolari per cooperare in materia di sicurezza e controllo delle frontiere.

Il SIS è un sistema informatico centralizzato, gestito a livello europeo, a cui ogni Stato Schengen è collegato tramite una propria banca dati nazionale.

Lo stesso serve a controlli alle frontiere esterne, controlli di polizia all’interno del territorio, cooperazione giudiziaria, gestione dell’immigrazione e dei visti e contrasto a terrorismo e criminalità grave.

All’interno di tale sistema possono essere iscritti:

-Cittadini di Paesi terzi (extra UE) ad esempio, se hanno ricevuto un divieto di ingresso o soggiorno nello spazio Schengen, sono irregolari o espulsi o sono sospettati o condannati per reati gravi;

-Cittadini dell’Unione Europea: possono essere iscritti in caso di mandato di arresto europeo, persone scomparse, soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica e necessità di controllo discreto o mirato;

-Persone ricercate o scomparse: indipendentemente dalla cittadinanza possono essere iscritte persone ricercate per arresto o estradizione, persone scomparse (minori, persone vulnerabili) e testimoni o persone da rintracciare per procedimenti giudiziari;

-Oggetti: all’interno del SIS vengono iscritti anche veicoli rubati, documenti d’identità falsi o rubati, armi, banconote e targhe:

Quali sono i dati che vengono inseriti?

I dati che vengono inseriti dipende dal tipo di segnalazione e possono includere: nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, fotografie e impronte digitali (nelle versioni più recenti del SIS), motivo della segnalazione e azione da intraprendere (es. arresto, controllo, rifiuto ingresso).

Come avviene la segnalazione dal punto di vista pratico?

-Un’autorità di uno Stato Schengen inserisce una “segnalazione” (alert);

-Tutti gli altri Stati Schengen possono consultarla in tempo reale;

-Serve a sapere se una persona o un oggetto è ricercato, pericoloso, non ammesso nello spazio Schengen o collegato a procedimenti penali o amministrativi.

Il SIS non è pubblico e non è consultabile dai cittadini comuni.

Inoltre chi è iscritto nel SIS ha diritto a:

-sapere se è registrato (tramite richiesta all’autorità nazionale)

chiedere la rettifica o cancellazione di dati errati

-ricorrere al giudice se la segnalazione è illegittima

Quali sono le conseguenze pratiche di una segnalazione?

-Segnalazione per rifiuto di ingresso o soggiorno (art. 24 SIS)

  • divieto di entrare in tutti gli Stati Schengen
  • rifiuto del visto o annullamento di quello già rilasciato
  • respingimento alla frontiera esterna
  • possibile accompagnamento alla frontiera

Tale tipologia di segnalazione ha effetto immediato e automatico per tutti i Paesi Schengen.

Esempio: persona espulsa dall’Italia → non può entrare nemmeno in Francia o Germania.

-Segnalazione per arresto (Mandato di Arresto Europeo – art. 26)

  • arresto immediato in qualsiasi Stato Schengen
  • consegna all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato
  • possibile detenzione in attesa di estradizione

È considerata la segnalazione più grave.

-Segnalazione per localizzazione o comparizione (art. 32)

  • obbligo di presentarsi davanti all’autorità indicata
  • notifica di atti giudiziari
  • identificazione formale

Non comporta l’arresto, ma il controllo è obbligatorio.

-Segnalazione per controllo discreto o mirato (artt. 36)

Controllo discreto:

  • la persona non viene informata
  • la polizia raccoglie informazioni: spostamenti, veicolo, accompagnatori
  • nessun fermo, salvo altri motivi

Controllo mirato:

  • può includere: perquisizione, fermo temporaneo
  • sempre senza rivelare l’esistenza della segnalazione

Tale segnalazione è tipica dei casi di criminalità organizzata o terrorismo.

Le segnalazioni valgono fino a quando non vengono cancellate, alcune hanno una scadenza automatica altre no. Possono essere prorogate se il motivo persiste.

E’ fondamentale ricordare che:

  • una segnalazione SIS non è una condanna penale
  • può essere illegittima o errata
  • è possibile chiederne: accesso, rettifica e cancellazione
  • anche il giudice può ordinarne la rimozione

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