Il reato militare di “violata consegna” trova la sua disciplina all’interno dell’art. 120 del Codice Penale Militare di Pace (CPMP) ove al suo interno afferma che “Il militare che viola la consegna ricevuta per ragione del servizio, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto è commesso in servizio armato, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni.”
Quali sono gli elementi costitutivi del reato?
Gli elementi costitutivi del reato sono caratterizzati da:
-Una consegna valida, ovvero ordine specifico impartito per iscritto o verbalmente, relativo a compiti di guardia, vigilanza, custodia, piantone, sentinella, ecc.;
-La violazione della consegna, ovvero il militare non esegue ciò che viene disposto, o viene disposto solo parzialmente.;
-La consapevolezza: il militare deve essere consapevole della consegna e violarla intenzionalmente o per negligenza.
L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di tenere un comportamento difforme dalle prescrizioni imposte con la consegna ricevuta.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale più rilevante si afferma che “Per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall’art. 120 cod. pen. mil. pace è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l’osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l’efficienza di determinati servizi militari”. (Cass. pen. Sez. I, n. 458/2020).
Esempi di violata consegna può essere rappresentata da un militare di guardia che si allontana dal posto assegnato o da un piantone che non segnala un evento anomalo.
Circostanze aggravanti
Le circostanze aggravanti sono rappresentate dal:
-Servizio armato: come sentinella o piantone armato → pene più severe.
-In tempo di guerra: trova applicazione il Codice Penale Militare di Guerra (CPMG), con pene molto più gravi.
-Conseguenze gravi: se la violazione della consegna provoca danni rilevanti (es. accesso di estranei, sottrazione di armi, ecc.).
La competenza per tale reato spetta al Tribunale Militare in quanto si tratta di un vero e proprio reato militare.
Caso concreto
Un Maresciallo Capo della Guardia di Finanza vaniva accusato di violata consegna pluriaggravata ai sensi del combinato disposto degli artt. 120 c.p.m.p. e 47 n. 2 c.p.m.p. in quanto era stato accusato di aver interrotto il servizio di pattugliamento nel corso di un controllo economico senza alcuna autorizzazione.
Tale condotta veniva valutata come una grave violazione delle consegne aggravata dal grado rivestito e dal contesto di servizio armato.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare ha emesso sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste nei confronti del militare per difetto dell’offensività in concreto in quanto nonostante vi sia stata la violazione della consegna, la lesione del dovere non aveva creato un pericolo concreto.
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