Cos’è il diritto all’oblio?
Il diritto all’oblio è stato introdotto all’interno del nostro ordinamento a partire dal 2016 con l’avvento e politicizzazione del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, o anche meglio conosciuto come GDPR.
La normativa che disciplina il diritto all’oblio all’interno di tale regolamento è l’art. 17 che è rubricato “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») ove al suo interno prevede che:
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.
Tale norma disciplina i presupposti affinchè l’interessato possa ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali.
Tra le forme del diritto all’oblio vi è quello dell’applicazione di tale diritto in ambito medico.
In ambito medico il diritto all’oblio può riguardare cartelle cliniche e dati sanitari, ovvero quei casi in cui il paziente può chiedere la cancellazione o la limitazione dell’accesso ai propri dati nei limiti previsti dalla legge, o può riguardare anche informazioni online su patologie passate ad esempio persona guarita da malattia grave può chiedere che tali informazioni non siano più accessibili.
Il diritto all’oblio in ambito sanitario tutela non solo la dignità della persona ma anche in ordine economico nel momento in cui l’ex paziente voglia stipulare dei contratti.
Ad esempio alcune compagnie assicurative possono applicare dei premi più elevati o rifiutare le polizze vita o salute per chi ha avuto in passato gravi patologie come il cancro; altri esempi riguardano quei soggetti che in passato hanno avuto una dipendenza da alcol o droghe, gli stessi dopo aver superato tale dipendenza possono legittimamente chiedere e ottenere la rimozione di dette informazioni; medesimo discorso riguarda da chi è guarito da una malattia psichiatrica è possibile, a distanza di anni, cancellare i riferimenti diagnostici se non più attuali e rilevanti. Ulteriore discorso riguardano i casi di aborto spontaneo o terapeutico, anche in questi casi si potrà ottenere l’oscuramento dei dati.
Quando e come si procede per vedersi applicato il diritto all’oblio in ambito medico?
E’ possibile chiedere la cancellazione dalla cartella clinica tutti quei dati sensibili che non sono più necessari per finalità di cura e prevenzione una volta trascorsi 10 anni dalla cura o dall’ultimo accesso.
Per far si che si possa procedere per vedersi l’applicazione di tale diritto vi sono tre modalità:
-richiesta in forma libera direttamente al soggetto che ha diffuso le informazioni;
-reclamo al Garante della privacy;
-ricorso presso il Tribunale Ordinario.
Qual è la situazione attuale in merito all’applicazione di tale diritto in ambito medico e in Europa?
Attualmente in Europa sono otto gli Stati membri dell’Unione Europea che hanno adottato delle leggi per contrastare la discriminazione finanziaria nei confronti di soggetti guariti dal cancro.
Tra questi abbiamo la Francia nel 2016, e a seguire il Belgio, Paesi Bassi, Portogallo e Romania tra il 2020 e il 2022. Infine, abbiamo la Spagna, il Cipro e l’Italia nel 2023.
Il limite temporale per esercitare il diritto all’oblio varia da Paese a Paese, nello specifico può variare tra i 5 e i 10 anni dopo la fine dei trattamenti.
Francia, Belgio, Paesi Bassi e Italia hanno introdotto delle griglie di riferimento a seconda delle condizioni specifiche per i tumori con ottime prognosi riducendo il tempo tra la fine del trattamento e l’applicazione di tale diritto.
In Italia il 5 dicembre 2023, entrata in vigore il 2 gennaio 2024, è stata approvata la legge “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, che stabilisce un termine di 10 anni per il diritto all’oblio per tutti i tumori, ridotto a 5 anni se la diagnosi è avvenuta prima dei 21 anni.
Nello specifico la disposizione prevede l’emanazione di tre decreti:
-il 22 marzo 2024 il ministero della Salute emana il primo decreto che definisce le patologie oncologiche con termini ridotti per il diritto all’oblio: tra queste troviamo il tumore al colon retto al primo stadio e il tumore alla mammella ai primi due stadi, considerati guariti un anno dopo la fine del trattamento o dopo l’ultimo intervento chirurgico, per alcune leucemie e il linfoma di Hodgkin, se è stato diagnosticato prima dei 45 anni, il termine è di 5 anni;
-il 30 luglio 2024 è stato pubblicato il secondo decreto: tale decreto regola le modalità di erogazione dei certificati che attestano l’oblio oncologico;
-infine, a settembre è stato emanato il terzo decreto che disciplina il procedimento delle adozioni, ovvero l’ex paziente oncologico è tenuto a presentare un certificato dell’azienda sanitaria al tribunale per confermare il diritto all’oblio.
Attualmente è ancora in attesa l’ultimo decreto da parte del ministero del Lavoro, in collaborazione con quello della Salute, per promuovere delle politiche attive al fine di garantire pari opportunità lavorative ai sopravvissuti al cancro nonché altre due deliberazioni da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per attuare l’oblio oncologico nei servizi bancari e assicurativi.
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