Il farmacista è un professionista sanitario abilitato, titolare di una posizione di garanzia nei confronti della salute pubblica e del singolo paziente da cui derivano determinati specifici obblighi giuridici da cui nascono determinate responsabilità.
La normativa di riferimento è collocata all’interno delle seguenti norme:
-art. 32 Cost. (tutela della salute)
-artt. 1176, co. 2, 1218 e 2043 c.c.
-normativa sanitaria e farmaceutica (T.U. leggi sanitarie, D.lgs. 219/2006)
-Codice deontologico del farmacista
-principi di sicurezza del farmaco e di protezione del paziente
FORME DI RESPONSABILITA’
Responsabilità civile
Il farmacista risponde a titolo:
-extracontrattuale (art. 2043 c.c.), quando il danno deriva dalla semplice dispensazione del farmaco;
-contrattuale, quando: vi è un rapporto diretto e qualificato o quando il farmacista assume specifici obblighi informativi.
Il farmacista è tenuto a verificare la regolarità formale della prescrizione, controllare la compatibilità del farmaco con età, dosaggio e via di somministrazione, assicurare la corretta conservazione dei medicinali, fornire informazioni chiare e comprensibili sull’uso corretto e rifiutare la dispensazione in presenza di errori evidenti o pericolosi.
Affinchè sussista la responsabilità civile è necessario che vi sia:
-condotta colposa del farmacista
-danno alla salute del paziente
-nesso causale tra condotta e danno
La responsabilità del farmacista è esonerata in caso:
-di reazioni avverse imprevedibili
-di errori non riconoscibili con l’ordinaria diligenza
-di difetti intrinseci del farmaco imputabili al produttore
Responsabilità penale
La responsabilità penale del farmacista sorge solo in presenza di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) o violazione di regole cautelari. Le fattispecie di reato più ricorrenti sono rappresentate da:
-lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
-omicidio colposo (art. 589 c.p.)
-dispensazione abusiva di medicinali soggetti a prescrizione
-commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti
Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare è autonoma rispetto alla responsabilità civile e penale. Le fonti normative sono rappresentate dal codice deontologico del farmacista e dalle sanzioni che l’Ordine professionale può irrogare.
Le sanzioni irrogate dall’Ordine sono rappresentate dall’avvertimento, censura, sospensione e radiazione.
Sul tema la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che “Il farmacista il quale consegni al cliente farmaci senza ricetta, quando quest’ultima sia prescritta, tiene una condotta colposa ed illegittima, idonea a far sorgere la responsabilità del farmacista stesso ove i suddetti farmaci abbiano causato un danno al cliente, senza che il farmacista possa invocare, come scriminante, la consapevole accettazione del farmaco da parte del cliente, l’avere egli indicato le modalità di uso o somministrazione del medicinale o l’essersi affidato al fatto che il cliente avrebbe saputo fare del prodotto un uso conforme alle istruzioni contenute nella confezione”. (Cass. civ. sez. III n. 15734/2010)