La legge n. 24/2019 ha introdotto delle disposizioni riguardo la responsabilità professionali degli esercenti le professioni sanitarie.
La norma qualifica la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e la responsabilità del professionista, che risponde a titolo extracontrattuale, salvo che non abbia stipulato con il paziente un contratto di prestazione d’opera professionale; in tal caso la responsabilità del medico è di natura contrattuale.
Nel caso in cui il paziente agisca nei confronti della struttura sanitaria, il paziente può limitarsi a contestare l’inadempimento contrattuale, fornendo la prova del contratto; quindi spetterà alla struttura sanitaria provare di aver adottato la diligenza professionale nell’esecuzione della prestazione oppure di essere incorsa nell’impossibilità di fornire la prestazione stessa.
Se il paziente agisce nei confronti del professionista, il paziente deve provare la colpa o addirittura il dolo del professionista.
La normativa ha introdotto due filtri di procedibilità di una causa ordinaria, uno alternativo all’altro, a scelta dell’avente diritto ad agire:
-accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696 bis del Codice di procedura civile). La fase processuale, successiva all’accertamento tecnico, sarà un procedimento sommario di cognizione, ai sensi degli artt. 702 bis e ss. del C.p.c. (norma sostituita con la Riforma Cartabia , più breve del giudizio ordinario.
-mediazione civile a scopo conciliativo (D.Lgs. 28/2010), a seguito della quale può essere avviata una causa ordinaria.
Il danneggiato ha il diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione che copre la struttura sanitaria o il professionista, con obbligo di chiamare comunque in causa anche la struttura e il professionista (litisconsorzio necessario). La struttura sanitaria, a sua volta, può esperire l’azione di rivalsa nei confronti del professionista. Infine, il pubblico ministero contabile può esperire azione di responsabilità amministrativa nei confronti del professionista sanitario, dipendente della struttura sanitaria pubblica, per danni patrimoniali arrecati alla struttura stessa.
MEDIAZIONE
La mediazione civile, mediante un soggetto terzo “mediatore” consente di comporre efficacemente le liti in campo sanitario perché le cause in questa materia sono estremamente complesse, tanto per l’accertamento della responsabilità quanto per l’iter processuale.
La mediazione è un dialogo informale che serve innanzitutto a riportare le parti su un terreno comune, e che le aiuta a recuperare una prospettiva comune, se si rispetta qualche regola che faciliti le discussioni. Gli avvocati delle parti sono determinanti durante lo svolgimento della mediazione perché possono riattivare la razionalità dei loro assistiti, se comprendono i vantaggi del negoziato, ma possono anche accentuare la litigiosità, se mantengono un atteggiamento duro nei confronti delle persone e delle intenzioni delle persone.
La mediazione, nel campo della responsabilità medica, è condizione di procedibilità obbligatoria al fine di poter procedere con il giudizio ordinario nel caso in cui in sede di mediazione non si riuscisse a raggiungere un accordo.
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