L’adozione internazionale è un processo che consente a persone o coppie residenti in un paese di adottare un minore proveniente da un altro Stato.
La normativa è contenuta all’interno di leggi nazionali e da convenzioni internazionali, come la Convenzione dell’Aia del 1993, che garantisce la tutela dei diritti dei minori e dei genitori biologici.
Quali sono i requisiti e la procedura prevista dalla normativa italiana?
In Italia per poter procedere con l’adozione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
-Essere coniugati da almeno 3 anni (o conviventi da almeno 3 anni se sommati al matrimonio);
-Non essere separati né legalmente né di fatto;
-Avere almeno 18 anni di differenza con il bambino adottato (massimo 45-50 anni, salvo eccezioni);
-Avere idoneità psicofisica e morale.
Iter procedurale
L’iter procedurale per procedere con l’adozione internazionale è la seguente:
-Domanda di adozione internazionale presso il Tribunale per i minorenni;
-Colloqui con i servizi sociali;
-Il Tribunale, sentiti i servizi, emette un decreto che dichiara la coppia idonea;
-Scelta dell’ente autorizzato: gli enti autorizzati sono intermediari fondamentali che gestiscono i rapporti con i Paesi stranieri;
-L’ente proporrà alla coppia l’adozione di un bambino. La coppia viaggia nel Paese di origine per l’incontro e l’adozione;
-Infine in caso di esito positivo, il provvedimento di adozione estero deve essere riconosciuto in Italia per essere valido.
ADOZIONE INTERNAZIONALE DI PERSONE MAGGIORENNI
L’adozione internazionale di persone maggiorenni è molto diversa dall’adozione di minori ed è disciplinata da norme specifiche, soprattutto nel diritto italiano. Ecco tutto quello che devi sapere: regolata dall’art. 291 e seguenti del Codice Civile, con una disciplina molto diversa.
Requisiti principali:
-L’adottante deve avere almeno 18 anni in più dell’adottato;
-È necessaria una motivazione affettiva e familiare seria, per esempio: rapporto duraturo e stabile simile a quello genitore-figlio, ex minori affidati o cresciuti in famiglia, legami affettivi profondi di lunga data.
Effetti dell’adozione:
-L’adottato assume il cognome dell’adottante, eventualmente accanto al proprio;
-Non vengono interrotti i rapporti con la famiglia di origine;
-L’adottato non acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
I cittadini italiani possono adottare una persona maggiorenne straniere ma vi sono diversi limiti e complicazioni, specialmente se l’adottato:
-non risiede stabilmente in Italia;
-non ha un legame preesistente significativo con l’adottante.
Il Tribunale valuta con attenzione ogni caso, per escludere finalità elusorie (es. ottenere il permesso di soggiorno o la cittadinanza).
Nella prassi internazionale:
L’adozione di maggiorenni non è coperta dalla Convenzione dell’Aia, quindi non è formalmente prevista come adozione internazionale.
Tuttavia, se una persona è stata adottata secondo le leggi di un altro Stato, l’Italia può valutarne il riconoscimento, ma non automaticamente.
Iter procedurale
L’iter procedurale è il seguente:
-Domanda al Tribunale ordinario (non per i minorenni);
-Presentazione delle motivazioni e della documentazione;
-Audizione delle parti (adottante e adottato);
-Sentenza del Tribunale (se accolta, l’adozione è ufficiale).
Il riconoscimento dell’adozione non da diritto automatico alla cittadinanza italiana e non da automaticamente diritto al permesso di soggiorno, anche se può aiutare in alcune situazioni.
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