Cos’è la giurisdizione militare?
La giurisdizione militare si occupa dei reati militari, ovvero i reati commessi dai militari e disciplinati all’interno del Codice penale militare di pace (CPMP) o, in caso di guerra, nel Codice penale militare di guerra (CPMG).
Il nostro ordinamento, l’art. 103comma 3 della Cost. stabilisce al suo interno “i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.”
Dunque, in tempo di guerra la giurisdizione militare è totalmente ampliata, in tempo di pace la giurisdizione è molto limitata ovvero viene applicata solo per i reati militari che vengono commessi dagli appartenenti alle Forze armate.
Un esempio di reati militari è la disobbedienza, insubordinazione, diserzione, abbandono del posto di servizio, violazione dei doveri propri dello stato militare, ecc.
L’organo competente riguardo la giurisdizione militare è rappresentato dal “Tribunale Militare” che a sua volta è ripartito in:
-Procura militare
-Tribunali militari di primo grado
-Corte militare d’appello
-Ufficio del giudice militare
Che rapporto sussiste tra la giurisdizione ordinaria è quella militare? Nel caso in cui il militare commetta un reato, la competenza spetta al giudice ordinario o al giudice militare?
Vi sono infatti alcune fattispecie che costituiscono delitto o contravvenzioni che sono disciplinate non solo all’interno del codice penale ma anche all’interno del Codice penale Militare di Pace.
Tuttavia, nel caso in cui un militare dovesse essere rinviato a giudizio sia alla giurisdizione ordinaria che quella militare, la competenza spetta al reato che si considera più grave.
Ad esempio, fra delitti o contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo, o nel caso in cui vi sia una parità tra massimi della pena, la competenza spetta alla pena più elevata nel minimo.
Nel caso concreto se un appartenente alle forze armate è imputato per un delitto ed inizialmente si trova ad affrontare un processo penale dinanzi al Giudice Ordinario e successivamente si trova imputato dinanzi al Tribunale Militare. Tale difetto dovrà essere sollevato all’interno delle questioni preliminari.
Invero nel caso in cui vi fosse un difetto di giurisdizione, tale difetto deve essere rilevato tra le questioni preliminari fino a che il Giudice possa ritenere o meno la sussistenza della competenza, nel caso in cui dovesse emettere sentenza di difetto di giurisdizione ordina la restituzione degli atti all’Autorità competente.
Cosa succede nel caso vi sia un conflitto di competenza?
Quando un reato può essere di competenza sia della giurisdizione militare che della giurisdizione ordinaria, bisogna individuare la giurisdizione competente.
In tali situazioni può sorgere un conflitto di competenza che può essere risolto con l’adozione di uno dei principi generali di seguito elencati:
-la giurisdizione ordinaria ha prevalenza su quella militare, a meno che il reato non sia esclusivamente militare;
-se il fatto costituisce reato comune e reato militare, si applica il principio di specialità ovvero si guarda quale norma è più specifica;
-in caso di concorso di persone, ovvero nel caso in cui le persone coinvolte siano militari e civili, la competenza è della giurisdizione ordinaria.
Sul tema che attiene al conflitto tra il Giudice Ordinario e il Giudice Militare, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., Sezioni Unite, n. 18621/2016) secondo cui se vengono avviati diversi procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice militare, la giurisdizione attiene al giudice ordinario nel caso in cui le contestazioni di tale procedimento siano più gravi rispetto ai criteri stabiliti di cui all’art. 16 comma 3 c.p.p.
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